Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VII
Art. 202
240 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Il Ministero delle finanze tiene la matricola generale dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori aggiornata in relazione alle variazioni che avvengono nel personale stesso e che gli sono comunicate dalle singole Intendenze.
Tiene inoltre gli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori del Regno.
Le Intendenze di finanza tengono:
a) gli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori della provincia;
b) un registro per ricevitoria nel quale vengono posti in evidenza il movimento di tutto il personale che vi presta servizio, la cauzione e l'aggio medio;
c) una rubrica alfabetica degli aiuto-ricevitori della provincia revocati o sospesi temporaneamente;
d) un elenco dei coadiutori designati dai ricevitori nonché dei commessi avventizi autorizzati.
Storico versioni
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