Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 218
256 / 403In vigore dal 27 ago 1940
Sono dichiarati dimissionari d'ufficio i ricevitori e gli aiuto-ricevitori:
1° che perdono la cittadinanza italiana;
2° che accettano una missione od un impiego da Governo straniero senza esserne stati autorizzati dal Governo nazionale;
3° che, senza giustificato motivo, non assumono o non riassumono servizio entro il termine prefisso.
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