Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 22
In vigore dal 23 nov 1939
Al fiduciario compete:
a) curare, nell'ambito della propria circoscrizione, l'osservanza dello statuto, nonché l'attuazione degli scopi sociali;
b) sottoporre al Comitato nazionale i casi previsti dalle lettere i) ed l) dell' ed in genere ogni quesito che riguarda gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione nell'ambito della propria sezione;
c) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento degli scopi sociali nella località di competenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-22