Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 26

In vigore dal 23 nov 1939
In caso di decesso o di dimissione di uno dei sindaci l'organo che lo ha nominato provvede subito a sostituirlo. Il sindaco di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza degli altri due.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-26

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