Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 31

In vigore dal 23 nov 1939
La presidenza dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo, dovrà compiere nel mese di novembre di ciascun anno il proprio bilancio di previsione delle entrate e delle spese in cui saranno riprodotti i dati di previsione dei singoli bilanci delle Sezioni regionali. Tale bilancio dovrà essere approvato dal Comitato nazionale. Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso, per conoscenza, al Ministero dell'aeronautica.
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