Art. 2
In vigore dal 23 nov 1939
L'Ente adempie alle proprie finalità:
a) con le rendite del patrimonio;
b) con sovvenzioni annuali del Ministero dell'aeronautica;
c) con i contributi di quelle persone e di quegli enti che si vogliono rendere particolarmente benemeriti dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-rd-2