Art. 1
In vigore dal 23 nov 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2626, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica eretta in ente morale col R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2626, assume il nome di Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo.
L'Ente è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'aeronautica.
Ha lo scopo di:
a) onorare e mantenere sempre viva la memoria dei caduti del volo, esaltando l'idea del sacrificio loro e di quello dei mutilati del volo;
b) stabilire e mantenere un fraterno vincolo di solidarietà fra coloro che sono stati colpiti nei propri affetti famigliari o nella propria persona in seguito all'esercizio del volo e di provvedere alla loro assistenza morale e materiale;
c) esaltare l'opera di coloro che praticano l'esercizio del volo in servizio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-rd-1