Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 28

In vigore dal 23 nov 1939
I capitali liquidi che fanno parte del patrimonio sono investiti in titoli dello Stato o da esso garantiti e depositati presso istituti di credito a carattere nazionale e non possono essere ritirati che con la firma del presidente o del vice presidente quando questi, a termine dell', sia stato all'uopo delegato.
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