Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 24

In vigore dal 23 nov 1939
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. In caso di dimissione, di decadenza senza ricompensa o di morte, si provvederà alla sostituzione nel termine di un mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo