Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 24
In vigore dal 23 nov 1939
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. In caso di dimissione, di decadenza senza ricompensa o di morte, si provvederà alla sostituzione nel termine di un mese.
Storico versioni
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