Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 25
In vigore dal 23 nov 1939
Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è fatto da tre sindaci e da due supplenti dei sindaci effettivi uno è delegato dal Ministero dell'aeronautica e gli altri due saranno designati dal Comitato nazionale.
I sindaci rimangono in carica un anno e possono essere riconfermati.
Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della sede centrale con l'ausilio di quelli delle singole Sezioni regionali e presentano la relativa relazione al Comitato nazionale.
Essi possono, in qualsiasi epoca, verificare lo stato di cassa sia della sede centrale che delle Sezioni regionali.
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