Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 21
In vigore dal 23 nov 1939
Al direttorio regionale compete:
a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto, nonché l'attuazione degli scopi sociali;
b) amministrare le proprie entrate;
c) sottoporre al Comitato nazionale i casi previsti dalle lettere i) ed l) dell' ed in genere ogni quesito che riguarda gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione nell'ambito della propria Sezione;
d) compilare il bilancio di previsione ed il consuntivo della Sezione rimettendolo alla sede centrale per l'approvazione;
e) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento dei fini sociali nell'ambito della regione di competenza.
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