Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 17

In vigore dal 23 nov 1939
Il Comitato nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali. Ad esso compete: a) curare la precisa osservanza del presente statuto; b) determinare le linee generali da seguire per la migliore attuazione degli scopi sociali; c) proporre le eventuali modifiche statutarie; d) approvare i regolamenti che si renderanno necessari per il funzionamento dell'ente; e) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della sede centrale, nonché i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Sezioni regionali; f) nominare i presidenti delle Sezioni regionali; g) deliberare circa il conferimento di diplomi di benemerenza; h) controllare e vigilare la gestione finanziaria dell'Associazione sia al centro che alla periferia; i) pronunciarsi sulla eventuale radiazione dei soci per indegnità; l) risolvere ogni quesito e vertenza che interessi direttamente e indirettamente l'Associazione; m) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento dei fini sociali.
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