Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 17
In vigore dal 23 nov 1939
Il Comitato nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.
Ad esso compete:
a) curare la precisa osservanza del presente statuto;
b) determinare le linee generali da seguire per la migliore attuazione degli scopi sociali;
c) proporre le eventuali modifiche statutarie;
d) approvare i regolamenti che si renderanno necessari per il funzionamento dell'ente;
e) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della sede centrale, nonché i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Sezioni regionali;
f) nominare i presidenti delle Sezioni regionali;
g) deliberare circa il conferimento di diplomi di benemerenza;
h) controllare e vigilare la gestione finanziaria dell'Associazione sia al centro che alla periferia;
i) pronunciarsi sulla eventuale radiazione dei soci per indegnità;
l) risolvere ogni quesito e vertenza che interessi direttamente e indirettamente l'Associazione;
m) provvedere allo sviluppo dell'Associazione ed al conseguimento dei fini sociali.
Storico versioni
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