Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 13
In vigore dal 23 nov 1939
Il presidente viene nominato ogni cinque anni dal Ministero dell'aeronautica.
Il vice presidente viene nominato dal presidente fra le persone designate dal Comitato nazionale ed approvato dal Ministero dell'aeronautica.
I segretari delle due Sezioni vengono nominati dal presidente dell'Associazione. I componenti la Presidenza ed il Comitato nazionale debbono essere scelti fra gli appartenenti all'Associazione e nominati dal presidente.
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