Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 10

In vigore dal 23 nov 1939
In merito alla indegnità il Comitato nazionale, su proposta della competente Sezione regionale, ne dà motivata notizia all'interessato per iscritto. Questi può presentare le proprie ragioni al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
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