Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 7

In vigore dal 23 nov 1939
I soci devono: a) avere la tessera ed il distintivo sociale; b) osservare le disposizioni statutarie e regolamenti deliberate dagli organi dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo; c) cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, all'attuazione degli scopi sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-7

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