Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 7
7 / 33In vigore dal 23 nov 1939
I soci devono:
a) avere la tessera ed il distintivo sociale;
b) osservare le disposizioni statutarie e regolamenti deliberate dagli organi dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo;
c) cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, all'attuazione degli scopi sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-7