Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 4

In vigore dal 23 nov 1939
Sono soci di diritto dell'Associazione: a) in rappresentanza di ogni caduto uno solo dei parenti col seguente ordine di precedenza: 1) vedova ed orfani; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle; b) ogni singolo mutilato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-4

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