Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 4
4 / 33In vigore dal 23 nov 1939
Sono soci di diritto dell'Associazione:
a) in rappresentanza di ogni caduto uno solo dei parenti col seguente ordine di precedenza:
1) vedova ed orfani;
2) genitori;
3) fratelli e sorelle;
b) ogni singolo mutilato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-4