Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo

Art. 5

In vigore dal 23 nov 1939
Sono inscritti a domanda in aggiunta alla persona che rappresenterà di diritto il caduto per ogni famiglia, anche gli altri famigliari nell'ordine di cui al precedente . I diritti morali e materiali a rappresentare il caduto saranno sempre di pertinenza del parente prescelto come dal precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-5

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