Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 2
In vigore dal 23 nov 1939
a) Per «caduti d'aeronautica» s'intendono tutti coloro che sono morti in seguito ad incidenti di volo avvenuti nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato o per eventi che siano diretta conseguenza dell'esercizio del volo.
Nei casi dubbi è data facoltà al Comitato nazionale di decidere o meno l'iscrizione in seno alla Associazione.
b) Per «mutilati del volo» s'intendono tutti coloro che hanno subito una mutilazione in seguito ad incidente di volo avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato e che, per tale mutilazione, siano stati insigniti dell'apposito distintivo del Ministero dell'aeronautica.
Storico versioni
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