Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 3
In vigore dal 23 nov 1939
L'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, per il raggiungimento dei propri fini:
a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nei propri affetti famigliari o nella propria persona in seguito all'esercizio del volo;
b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i propri soci e gli aviatori d'Italia;
c) raccoglie tutto il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati;
d) promuove tutte le iniziative tendenti alla esaltazione del sacrificio per il volo e vi apporta la propria collaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-3