Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 14
In vigore dal 23 nov 1939
Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate tutte le funzioni esecutive. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare tale rappresentanza al vice presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1629#art-sda-14