Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 18
In vigore dal 23 nov 1939
Il Comitato nazionale si riunisce non meno di una volta all'anno in seguito a convocazione fatta dal presidente o dal vice presidente, qualora questi ne sia stato autorizzato dal presidente stesso.
Le deliberazioni del Comitato nazionale sono valide solo quando alle relative adunanze sono intervenuti non meno di nove dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Comitato.
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