Statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti e fra i mutilati del volo
Art. 19
In vigore dal 23 nov 1939
Le Sezioni regionali saranno costituite di norma nelle sedi dei Comandi di zona od in quelle ove il numero degli associati lo consigli. Esse prenderanno la denominazione di «Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo - Sezione regionale di......».
Dette Sezioni saranno ospitate, quando possibile, dai rispettivi Comandi di zona aerea territoriale.
Qualora il numero delle persone appartenenti all'Associazione in una località, sia molto limitato, potrà procedersi alla nomina di un fiduciario della località anziché alla costituzione di una Sezione regionale. Detto fiduciario dipenderà dalla Sezione regionale di competenza.
Storico versioni
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