Regolamento›Capo XII
Art. 96
In vigore dal 1 apr 1938
Nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro servizio gli ufficiali ed i guardiani idraulici assumono la qualità di agente di pubblica sicurezza ed hanno facoltà, mentre adempiono al loro servizio, di portare le armi loro fornite dall'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-96