RegolamentoCapo XII

Art. 96

In vigore dal 1 apr 1938
Nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro servizio gli ufficiali ed i guardiani idraulici assumono la qualità di agente di pubblica sicurezza ed hanno facoltà, mentre adempiono al loro servizio, di portare le armi loro fornite dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-96

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Art. 96 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo