Art. 96
RegolamentoCapo XII

Art. 96

96 / 100
In vigore dal 1 apr 1938
Nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro servizio gli ufficiali ed i guardiani idraulici assumono la qualità di agente di pubblica sicurezza ed hanno facoltà, mentre adempiono al loro servizio, di portare le armi loro fornite dall'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-96