RegolamentoCapo XII

Art. 98

In vigore dal 1 apr 1938
Per esigenze di servizio, od in seguito a formale domanda, da presentarsi nella prescritta via gerarchica, gli ufficiali ed i guardiani possono essere trasferiti da un tronco all'altro dello stesso circondario idraulico o di altro circondario. I trasferimenti, così d'ufficio come a domanda, sono disposti con decreto Ministeriale, quando si effettuano da uno ad altro circondario idraulico. In caso diverso, sono disposti con ordine di servizio dell'ingegnere capo, previa autorizzazione ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-98

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 98 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo