RegolamentoParte SECONDA

Art. 94

In vigore dal 1 apr 1938
È fatto divieto di adibire personale non di ruolo alla vigilanza delle arginature, delle linee navigabili e delle opere di bonifica
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-94

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Art. 94 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo