Regolamento › Parte SECONDA
Art. 95 In vigore dal 25 nov 1973 Copia link Testo vigente Testo annotatoI guardiani idraulici che occupano alloggi demaniali devono osservare le disposizioni indicate nel precedente art. 87 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-95
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 02/04/1967 al 24/11/1973 · L. 15 novembre 1973, n. 734: ha disposto con l'art. 39, comma 1 l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 95. dal 22/01/1956 al 01/04/1967 · L. 21 dicembre 1955, n. 1330: nel modificare l'art. 3 della L. 21 dicembre 1955, n. 1330 in G.U. 7/1/1956, n. 5 ha conseguentemente disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 95, comma 2. dal 01/04/1938 al 21/01/1956 · 055U1330: ha disposto con l'art. 2, comma 1 la modifica dell'art. 95, comma 3. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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