Regolamento›Parte SECONDA
Art. 93
In vigore dal 1 apr 1938
I manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua e gli osservatori idrometrici ed udometrici sono salariati dello Stato assunti con contratto di lavoro, e fanno parte del personale degli incaricati provvisori di pubblici servizi.
Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dai decreti citati nel precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-93