Art. 93
RegolamentoParte SECONDA

Art. 93

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In vigore dal 1 apr 1938
I manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua e gli osservatori idrometrici ed udometrici sono salariati dello Stato assunti con contratto di lavoro, e fanno parte del personale degli incaricati provvisori di pubblici servizi. Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dai decreti citati nel precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-93