RegolamentoParte SECONDA

Art. 88

In vigore dal 1 apr 1938
Quando non sia possibile destinare il magazzino idraulico, od altro fabbricato demaniale, all'alloggio dell'ufficiale idraulico e della sua famiglia, viene ad esso corrisposta l'indennità di cui al successivo , con l'obbligo di dimora, nel tronco assegnatogli, nella località stabilita dal Ministero. In via eccezionale, e con l'autorizzazione del Ministero, l'ufficiale idraulico può risiedere in altra località anche fuori del proprio tronco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-88

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Art. 88 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo