RegolamentoParte SECONDA

Art. 86

In vigore dal 1 apr 1938
Prima di iniziare il periodo di congedo, sia ordinario, sia straordinario, o quello di aspettativa, l'ufficiale idraulico deve comunicare all'ingegnere capo il proprio recapito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-86

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Art. 86 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo