RegolamentoParte SECONDA

Art. 81

In vigore dal 1 apr 1938
Gli ispettori superiori compartimentali e i capi degli Uffici decentrati, nel procedere alla revisione delle note, devono curare che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche, e provvedono, dopo averle firmate, ad inviarle all'Ufficio del personale del Ministero, non più tardi del mese di febbraio di ogni anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-81

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Art. 81 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo