RegolamentoParte SECONDA

Art. 79

In vigore dal 1 apr 1938
Alla compilazione delle note di qualifica dell'ufficiale idraulico che, durante l'anno, abbia prestato servizio in più Uffici del Genio Civile, provvederà l'ingegnere capo da cui l'impiegato dipende al 31 dicembre dell'anno stesso. L'ingegnere capo deve, qualora l'ufficiale idraulico si trovi, alla sua dipendenza da meno di sei mesi, sentire l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile presso il quale l'ufficiale idraulico ebbe a prestare nell'anno la sua opera per il maggior tempo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-79

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Art. 79 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo