RegolamentoParte SECONDA

Art. 75

In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali idraulici prestano, all'atto dell'assunzione in prova, la promessa solenne prescritta dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e, quando abbiano ottenuto la nomina stabile, alla scadenza del periodo di prova, il giuramento stabilito dall' dello stesso Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960. La promessa solenne e il giuramento debbono essere prestati dinanzi all'ingegnere capo (od a un suo delegato) dell'Ufficio del Genio civile al quale l'ufficiale idraulico viene assegnato, ed in presenza di due testimoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-75

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