Regolamento›Parte SECONDA
Art. 76
In vigore dal 1 apr 1938
I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali Idraulici in prova per la durata di almeno mesi sei. Durante tale periodo verrà loro corrisposto un assegno mensile di L. 436.25.
A tutti gli ufficiali idraulici in prova, durante il periodo della prova stessa, verrà inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.
Infine a tutti gli ufficiali idraulici in parola, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-76