Regolamento›Parte SECONDA
Art. 72
In vigore dal 1 apr 1938
Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati devono svolgere i temi loro assegnati, entro il termine di otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema.
Nel primo giorno viene svolto il componimento italiano.
Nel secondo giorno vengono svolti due temi, uno sulla materia di cui alla lettera b), e l'altro sulla materia di cui alla lettera c) ().
Nel terzo giorno viene svolto il tema di cui alla lettera d), con facoltà di dare prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-72