Regolamento›Parte SECONDA
Art. 69
In vigore dal 1 apr 1938
Dell'ammissione od esclusione al concorso deve essere data, in tempo utile, comunicazione dal Ministero a ciascun aspirante all'indirizzo da lui indicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-69