Regolamento›Parte SECONDA
Art. 74
In vigore dal 1 apr 1938
I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. Su di essi decide, in via definitiva, il Ministro, sentiti la Commissione esaminatrice e l'Ufficio del Personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-74