RegolamentoParte SECONDA

Art. 68

In vigore dal 1 apr 1938
Indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza dei requisiti di regolare condotta morale, civile e politica, e quello della idoneità fisica all'impiego, sottoponendo il candidato a visita di un sanitario di fiducia. Comunque, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-68

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Art. 68 Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo