Regolamento›Parte SECONDA
Art. 92
In vigore dal 1 apr 1938
I guardiani idraulici vengono assunti con decreto Ministeriale; sono salariati dello Stato e fanno parte del ruolo degli incaricati stabili di pubblici servizi. Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, nel relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, e nel regolamento per l'applicazione dei predetti Regi decreti ai salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto interministeriale 1° ottobre 1925.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-92