Regolamento›Capo XII
Art. 100
In vigore dal 1 apr 1938
È data facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di stabilire, con apposito regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, la uniforme di servizio per il personale degli ufficiali e dei guardiani idraulici. Fino a quando non sarà emanato il regolamento predetto, i guardiani devono, nelle ore di servizio, portare un cappello con la scritta: «Regio Guardiano Idraulico», provvedendosene a proprie spese.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per i lavori pubblici:
Cobolli-Gigli.
Il Ministro per le finanze:
Di Revel
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Rossoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-100