Art. 100
RegolamentoCapo XII

Art. 100

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In vigore dal 1 apr 1938
È data facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di stabilire, con apposito regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, la uniforme di servizio per il personale degli ufficiali e dei guardiani idraulici. Fino a quando non sarà emanato il regolamento predetto, i guardiani devono, nelle ore di servizio, portare un cappello con la scritta: «Regio Guardiano Idraulico», provvedendosene a proprie spese. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Ministro per i lavori pubblici: Cobolli-Gigli. Il Ministro per le finanze: Di Revel Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.
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