Art. 6

In vigore dal 19 ott 1937
Oltre lo stipendio iniziale del grado assegnato e il supplemento di servizio attivo, al personale inquadrato competono anche gli annienti periodici di stipendio, calcolati in base alla eccedenza, della anzianità effettiva nella carica in base alla quale viene conferito il grado di inquadramento rispetto a quella minima stabilita dalla tabella, anzianità effettiva che va computata nei modi e limiti stabiliti dalle disposizioni che prevedono per gli impiegati statali aumenti o riduzioni dell'anzianità. Le frazioni di periodo saranno computate per gli ulteriori aumenti periodici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-6

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