Art. 4

In vigore dal 19 ott 1937
L'assegnazione dei gradi di ciascun ruolo viene effettuata, sulla base della posizione occupata alla data del 7 luglio 1927, in conformità della equiparazione dei posti di cui alle tabelle A, B, e C, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per le finanze. Gli impiegati che posteriormente al 7 luglio 1927, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avuto incarico di funzioni di direttore e sostituto direttore pur non ricoprendo il rispettivo corrispondente grado nel ruolo delle Camere di commercio o dei 'Consigli agrari provinciali ed abbiano lodevolmente esercitate tali funzioni durante un periodo di non meno di cinque anni, saranno inquadrati nel grado superiore a quello loro spettante in base alle tabelle. Nell'applicazione della norma di cui al precedente comma, sarà equiparato al servizio prestato, quale incaricato delle funzioni di direttore o sostituto direttore, presso uno degli Uffici provinciali delle corporazioni il servizio prestato presso il Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni) con attribuzioni di capo Sezione conferendo di conseguenza in tali casi un grado non superiore al grado VII. Gli impiegati che in conformità della tabella A siano stati inquadrati nel ruolo dei direttori o sostituti direttori, potranno, qualora abbiano esplicato, in aggiunta alle funzioni di carattere direttivo, anche funzioni di capo dei Servizi statistici, fare domanda, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inquadramento per essere inquadrati nel ruolo, dei Capi dei servizi statistici. L'accoglimento della domanda è subordinata al possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-4

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Art. 4 Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali. — Testo vigente | Portale Normativo