Art. 5
In vigore dal 19 ott 1937
L'ordine di assegnazione dei posti in ciascun grado è stabilito in conformità dell'anzianità complessiva di servizio nei ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari, risultante a norma del successivo .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-5