Art. 5

In vigore dal 19 ott 1937
L'ordine di assegnazione dei posti in ciascun grado è stabilito in conformità dell'anzianità complessiva di servizio nei ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari, risultante a norma del successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo