Art. 7

In vigore dal 19 ott 1937
Qualora gli emolumenti inerenti al grado assegnato, compresi gli eventuali aumenti periodici, siano inferiori a quelli di. cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonché per gli assegni ad personam, l'eccedenza viene conservata come assegno personale, in conformità dell'art. 73, ultimo comma, del testo unico, modificato dal R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900. Agli effetti della determinazione dell'assegno personale i Consigli provinciali delle corporazioni comunicheranno al Ministero delle corporazioni, non più tardi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura e la natura degli emolumenti attribuiti organicamente a ciascuno dei loro dipendenti da inquadrare, unitamente ai documenti giustificativi. Il Ministero delle corporazioni provvederà alla revisione di tali emolumenti ed eventualmente alla loro modificazione in base alle norme vigenti, integrate dalle disposizioni del presente decreto. Effettuato l'accertamento di cui sopra, il Ministero delle corporazioni, in caso di variazioni nella misura degli emolumenti, spettanti ad ogni singolo impiegato, disporrà per il necessario conguaglio fra le somme da ciascuno percepite di fatto e quelle dovute di diritto, limitatamente al biennio anteriore alla data d'inquadramento.
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Art. 7 Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali. — Testo vigente | Portale Normativo