Art. 2

In vigore dal 8 lug 1943
Il personale in pianta, di cui al precedente , viene inquadrato nel rispettivo gruppo: a) al ruolo cui sono proprie le funzioni inerenti al grado rivestito da ciascun impiegato, alla data del 7 luglio 1927, nei ruoli organici delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari; b) oppure, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al ruolo dei direttori e sostituti direttori, qualora detto personale abbia lodevolmente esercitato, per incarico, per almeno un triennio, le funzioni di direttore o sostituto direttore. Peraltro, in quest'ultimo caso, tale personale non può essere assegnato al grado superiore al 9°, e prenderà posto dopo i pari grado collocati nel medesimo ruolo à sensi della lettera a.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-2

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