Art. 1
In vigore dal 19 ott 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unito delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Vista la. legge 3 giugno 1937, n, 1000, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che istituisce i ruoli del personale dei Consigli considerato personale di Stato;
Visto il R. decreto-legge 2S aprile 1937, n. 524;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo.
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Nei ruoli organici istituiti giusta l'art. 72 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dall' del il decreto-legge 3 settembre 1936, numero 1900, sarà inquadrato il personale in pianta stabile delle categorie di concetto e di ragioneria attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali delle corporazioni, proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dai Consigli provinciali agrari e assunto nei ruoli stessi anteriormente alla data del 7 luglio 1927 e che nei ruoli predetti rivestiva grado cui erano annesse funzioni direttive.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-1